Sposarsi a Peccioli

Descrizione breve
Cosa sapere e cosa fare per matrimoni o unioni civili nel Comune di Peccioli

Matrimonio

Il matrimonio è l’atto con il quale due persone di sesso opposto manifestano la volontà di realizzare una comunione di vita con l’osservanza dei doveri e l’esercizio dei diritti previsti per i coniugi dal codice civile.

Con il termine matrimonio si intende sia l’atto che costituisce il vincolo sia il rapporto che lega tra loro i coniugi. Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione.

Possono contrarre matrimonio civile coloro che hanno espletato la procedura di Pubblicazione nel Comune o coloro che sono muniti di delega per l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Peccioli, rilasciata dall' Ufficio di Stato Civile del luogo ove hanno effettuato la pubblicazione (si veda nel menù a lato). Possono altresì contrarre matrimonio civile gli stranieri non residenti che ne facciano richiesta. La celebrazione del matrimonio è subordinata alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale e degli spazi richiesti (vedi menù a lato).

Il Sindaco può comunque delegare, su richiesta dei nubendi, la celebrazione del matrimonio a chi possiede i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana
  • iscrizione nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza
  • assenza di rapporti di parentela o affinità con la coppia che si va a costituire.

La richiesta di celebrazione e di eventuale delega dovranno pervenire almeno 60 giorni prima la data delle presunte nozze al fine di permettere la corretta esecuzione degli adempimenti del caso da parte degli Uffici preposti, usando la modulistica dedicata:

  1. modulo richiesta celebrazione matrimonio
  2. modulo richiesta delega celebrazione matrimonio

La celebrazione di norma si tiene negli orari d'apertura al pubblico degli uffici comunali e all'interno degli spazi del municipio o in quelli ad esso assimilati. Su richiesta degli sposi e previo accordo con gli uffici preposti possono essere concordati orari diversi da quelli canonici dell'ufficio in giorno feriali e festivi. Gli orari di apertura al pubblico sono dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13.00 e i giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Servizi Demografici ai recapiti 0587-672664 e 672665 e-mail: anagrafe@comune.peccioli.pi.it

Unione civile

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76. (16G00156) (GU Serie Generale n.175 del 28-7-2016) (entrato in vigore il 29/07/2016).

l nuovo istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso è regolato dall'art. 1, dai commi dall' 1 al 35: Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile. Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

a) per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;

c) tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali

Il cognome

Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. 

Diritti e doveri

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

Diritti successori

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile. Coloro che desiderassero sciogliere l'unione civile devono prenotare un appuntamento al numero 050 939531 Per manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento. La domanda di scioglimento è proposta, decorsi 3 (tre) mesi da detta manifestazione di volontà. Viene seguita la normativa degli articoli 6 e 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Per chi ha contratto matrimonio all’estero

Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. Occorrerà a riguardo attendere l’emanazione dei decreti legislativi emessi dal Governo.

Requisiti del richiedente

I due interessati devono essere maggiorenni e dello stesso sesso, entrambi/e con l'interesse di costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

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Documenti e moduli

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Tariffe celebrazione matrimoni civili e costituzione unioni civili

Deliberazione giunta comunale n. 29 del 17/04/2025

Con Deliberazione n. 29 del 17/04/2025 sono state stabilite dalla Giunta Comunale con decorrenza 01 maggio 2025 le tariffe per la Celebrazione dei Matrimoni o la Costituzione di Unione Civile

Richiesta di delega della celebrazione

Richiesta delega alla celebrazione di matrimonio

Richiesta per dichiarazione di matrimonio di stranieri non residenti

Modulo per la richiesta per dichiarazione di matrimonio di stranieri non residenti

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