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CAMBI DI RESIDENZA: le nuove regole dal 9 maggio 2012

CAMBI DI RESIDENZA: le nuove regole dal 9 maggio 2012

Con Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in Legge del 04 aprile 2012, n. 35, sono state modificate le regole per le variazioni anagrafiche attinenti il cambio di residenza con provenienza da altri comuni o dall’estero e all’interno dello stesso Comune (cambi di abitazione), nonché quelle riguardanti la cancellazione anagrafica per emigrazione in altro Comune o all’estero.

Tale disciplina introduce il “cambio di residenza in tempo reale”. 

Modalità di presentazione

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno e sul sito istituzionale del Comune di Peccioli (di seguito allegati) con una delle seguenti modalità:
•    allo sportello anagrafe del Comune di Peccioli – Piazza del Popolo, 19  
      Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00
                                                 giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
•    con raccomandata indirizzata al Comune di Peccioli – Ufficio anagrafe 
•    per via telematica ai seguenti idirizzi: anagrafe@comune.peccioli.pi.it  oppure comune.peccioli@postacert.toscana.it 

La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica deve essere fatta secondo una delle seguenti modalità:
a) la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
b) la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
c) la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento d’identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Il modulo di dichiarazione anagrafica deve essere sottoscritto dal dichiarante e da tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.  
In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile. 

Documenti da allegare

Alla dichiarazione deve SEMPRE essere allegata copia del documento d'identità o di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica  i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati nell’Allegato A
I cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica  i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007 e indicati nell’Allegato B

Registrazione della dichiarazione anagrafica

Gli effetti giuridici del cambio di residenza decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione anagrafica.
Entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”. 
Nei successivi 2 giorni lavorativi, il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione anagrafica dell'interessato, ed entro gli ulteriori 5 giorni successivi, alla comunicazione al Comune di nuova iscrizione dei dati integrati e corretti relativi all’interessato. 
Da quel momento, potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI.

Accertamenti

Entro 45 giorni dalla dichiarazione resa dall'interessato, il Comune procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (effettiva dimora abituale). 
Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo e/o accertata mancanza dei requisiti, il procedimento verrà annullato; l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo, e sarà denunciato alle competenti autorità per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Modulistica

Allegato DICHIARAZIONE_RESIDENZA.PDF (444,33 KB)