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Comune di Peccioli Portale istituzionale dell'ente

AMMISSIONE DI ELETTORI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO CON PROCEDURA SPECIALE

La normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, non nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o comune.

Di seguito le categorie di soggetti interessate:


A) Componenti del seggio, rappresentanti di lista, candidati alle elezioni europee, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Questi votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare:
1- il presidente

2- gli scrutatori e il segretario del seggio

3-  i rappresentanti delle liste di candidati possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di altro comune della circoscrizione (per le elezioni europee);
4- i candidati alla elezione del Parlamento Europeo possono votare, solo per la medesima elezione, in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove è proposta la loro candidatura, anche se non sono elettori della circoscrizione stessa;
5- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di qualsiasi altro comune del territorio nazionale (per le elezioni europee).

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

 

Per le elezioni europee, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.
Gli stessi militari, ovviamente, potranno esercitare il diritto di voto anche per le elezioni comunali solo se elettori del comune.


C) Naviganti (marittimi o aviatori)


I naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare per le elezioni europee in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano.
Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:
CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DELLA DOMANDA

- l'interessato deve presentare, non oltre il 6  giugno, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare nel comune;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;

 

D) Degenti in ospedali e case di cura

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni europee, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale.

Inoltre gli stessi degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero ubicato nel proprio comune (per le elezioni comunali), previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti di apposita dichiarazione.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il 6 GIUGNO 2024.

 

E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità
 

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per le elezioni europee.

F) Detenuti
 

I detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per le elezioni europee.
Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale.
L'interessato, non oltre il 6 GIUGNO 2024  deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una DOMANDA con la quale esprimenre la propria volontà di esprimere il voto nel luogo.

Allegato circolare_ammissioni_voto_speciale.pdf (1,73 MB)