Questo sito può utilizzare cookies tecnici e/o di profilazione, anche di terze parti, al fine di migliorare la tua esperienza utente.

Proseguendo con la navigazione sul sito dichiari di essere in accordo con la cookies-policy.   Chiudi

Comune di Peccioli Portale istituzionale dell'ente

IMU 2024

IMU 2024

Per l’anno d’imposta 2024 sono state confermate le novità introdotte con la Legge n. 160/2019 e quindi l’IMU è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente.

L’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la TASI non è più in vigore, mentre l’IMU continua ad essere dovuta secondo le regole dell'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019, che si pongono in linea di continuità con il precedente regime normativo.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/07/2020, sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta a partire dall’anno 2020.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/02/2014, sono stati approvati i valori delle aree fabbricabili sul territorio comunale.

 

NOVITÀ

Con il combinato disposto dell’art. 1 comma 71 della L. 213/2023 e dell’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite, hanno introdotto le seguenti novità:

a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;

b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

 

Si ricorda che:

- All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'Imposta Municipale Propria, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera g-bis) che dispone l'esenzione per gli immobili che si trovano nelle condizioni di seguito enunciate: "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati dicui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale".

Il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione con le modalità che saranno stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

- Residenti all'estero e pensionati in regime di convenzione internazionale che possiedono immobili in Italia

il comma 48 dell'art. 1 della L. 178/2020 introduce una nuova agevolazione. A partire dall’anno 2021 per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è ridotta del 50%.

Per comunicare il diritto all'agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2024 (scadenza 31/12/2025) con il nuovo modello di dichiarazione IMU.

- Esenzione fabbricati merce

L'art. 1, comma 751 della L. 160/2016 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Per comunicare il diritto all'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2024 (scadenza 31/12/2025) con il nuovo modello di dichiarazione IMU.

- Esenzione IMU per abitazione principale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le disposzioni contenute nell'art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D.L. 201/2011 e nell'articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della Legge n. 160/2019, come anchemodificato dall'art. 5-decies del D.L. 146/2021.

Pertanto per "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".

A tal fine viene richiesto che, per qualificare l'immobile quale abitazione principale ai fini IMU, il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica nonché sussista effettivamente anche la dimora abituale.

Approvazione nuovo Modello di dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria IMU

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/07/2022, pubblicato in G.U. il 08/08/2022, sono stati approvati il Modello di Dichiarazione  dell'Imposta Municipale Propria IMU e le relative istruzioni consultabili nella sezione Modulistica. MODELLO DICHIARAZIONE IMU ANNO 2024

 

BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI

Fabbricati - il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

Fabbricati appartenenti al gruppo "D" interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale, per i quali si utilizzano i costi contabili.

Aree fabbricabili - la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta. In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, ai fini dalla riduzione del potenziale contenzioso. Per l'annualità 2024 i valori sono quelli approvati con deliberazione della giunta comunale n. 15 del 28/02/2014.

DELIBERA DI GIUNTA VALORI AREE FABBRICABILI

Utilizzazione edificatoria dell’area - Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ai sensi dell’art. 1, comma 746, della Legge n. 160/2019.

Terreni agricoli e incolti - Nel Comune di Peccioli i terreni agricoli sono esenti IMU a decorrere dall'anno 2016, come previsto dal comma 758 della legge n. 160/2019.

 

PAGAMENTO ACCONTO E SALDO ANNO 2024 - CALCOLO IMU

Ai sensi dell’art. 1, comma 762, della L. 160/2019 il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso è effettuato in due rate.

L’acconto 2024, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell’anno precedente.

Per l’anno 2024 la scadenza del 16 giugno è differita al 17 giugno in quanto il 16 giugno è festivo (domenica).

Il saldo a conguaglio sull’imposta dovuta per l’intero anno dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2024 sulla base delle aliquote approvate per l’anno 2024.

E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno.

Resta invariata la modalità di pagamento del tributo, che deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando anche, eventuali crediti ammessi in compensazione dall’Agenzia delle Entrate.

 

COMPILAZIONE F24 SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

Nel modello F24 si dovranno indicare:

Codice ente/codice Comune: G395

Barrare la casella “Acc” o “Saldo

Anno di imposta: 2024

Numero immobile: indicare il numero delle unità immobiliari

Codice tributo IMU (sotto riportati per le diverse casistiche, salvo aggiornamenti da parte del Ministero):

3912 - Abitazione principale + pertinenze

3916 - Aree fabbricabili

3918 - Altri fabbricati

3925 - Immobili uso produttivo gruppo D - STATO

3930 - Immobili uso produttivo gruppo D COMUNE

3923 - Interessi per violazioni

3924 - Sanzioni per violazioni

3939 – Beni merce

 

CALCOLO IMU 2024

Il calcolo on-line IMU, in collaborazione con A.N.U.T.E.L (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), consente la stampa in automatico del modello F24. L'Amministrazione Comunale non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori materiali di inserimento dati nel programma di calcolo. L'utente con l'utilizzo dell'applicazione solleva il Comune da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dall'uso dell'applicazione stessa. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DA PARTE DEI RESIDENTI ALL’ESTERO

I cittadini non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta con bonifico sul c/c bancario intestato a “Tesoreria Comune di Peccioli” presso Banco BPM Spa, specificando come causale il Codice fiscale del contribuente - tipo tributo: “IMU” – Comune di ubicazione immobile: Peccioli – Codici Tributo – Annualità di riferimento - indicazione “Acconto” o “Saldo” .

Le coordinate da utilizzare per il versamento sono: IBAN: IT 37 N 05034 71100 000000002485, ABI: 05034 CAB: 71100 BIC: BAPPIT21T90

Per la quota spettante allo Stato i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente a favore della Banca d’Italia con il codice BIC: BITAITRRENT, utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

 

IMPORTO MINIMO DA VERSARE

Si ricorda che si è tenuti al pagamento dell’IMU solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso e non alle singole rate di acconto e di saldo.

 

ALIQUOTE IMU 2024

Si comunica che, ai sensi della normativa vigente il pagamento dell’imposta IMU 2023 deve essere effettuato applicando le aliquote approvate con la Delibera Consiliare n. 15 del 27/07/2020.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15 DEL 27-07-2020

 

INFORMAZIONI GENARALI

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili (fabbricati, aree edificabili), siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Le abitazioni principali di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze sono esenti da IMU (si ricorda che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non è prevista l’esenzione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

L'imposta municipale propria non si applica altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 adibiti ad abitazione principale;

d) alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

f) all’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

 

AGEVOLAZIONI IMU

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI

La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Inoltre, è richiesto che il possesso di tali requisiti venga attestato dal contribuente nella dichiarazione IMU.

Non è applicata nessuna agevolazione nell’ipotesi di comodato gratuito stipulato tra comproprietari dell’immobile oggetto del comodato, come ribadito dalla sentenza n. 37346/2022 della Corte di Cassazione con la quale ha chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell'immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell'IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell'aliquota ordinaria.

Per poter beneficiare delle agevolazioni per l'immobile concesso in comodato, pertanto, il contribuente deve prima di tutto verificare il possesso dei seguenti requisiti:

- non possedere 2 o più immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) in tutto il territorio nazionale;

- grado di parentela (genitori –figli);

- immobile concesso in comodato destinato ad abitazione principale da parte del comodatario;

- registrazione del contratto di comodato.

CONTRATTI DI LOCAZIONE CANONE CONCORDATO (art. 2 c. 3 del L. 431/98)

L’imposta IMU è ridotta al 75 per cento (riduzione del 25% della base imponibile) per i contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998, come previsto nell'Accordo Territoriale.

ACCORDO TERRITORIALE

L’agevolazione suddetta si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

 

TERRENI AGRICOLI

Sono esenti dall’imposta IMU i terreni agricoli.

 

DICHIARAZIONE IMU

 

Si ricorda inoltre che per ottenere sia agevolazioni, sia abbattimenti di base imponibile o comunicazioni inerenti alle aree fabbricabili, occorre obbligatoriamente presentare la dichiarazione IMU entro il 31 dicembre dell'anno successivo e quindi per l'anno 2024 deve essere presentata entro il 31-12-2025.