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Cittadinanza

Cittadinanza

La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.

I cittadini stranieri, residenti legalmente in Italia, possono richiedere l'acquisto della cittadinanza nei casi sotto indicati.

1. Riconoscimento a straniero residente discendente da avo italiano (art. 1 legge 91/1992)

Il cittadino straniero, residente legalmente in Italia, discendente da avo (padre, madre, nonno, nonna) cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

2. Riconoscimento di straniero maggiorenne (art. 2 legge 91/1992)

Il cittadino straniero maggiorenne, se riconosciuto da cittadino italiano, conserva la propria cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento, di scegliere la cittadinanza italiana.

3. Acquisto con manifestazione di volontà per straniero nato in Italia (art. 4 legge 91/1992)

Il cittadino straniero nato in Italia, che ha vissuto (con residenza) in Italia legalmente, senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino  se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

4. Riconoscimento per matrimonio con italiano (art. 5 legge 91/1992) e per residenza in Italia (art. 9 legge 91/1992)

La cittadinanza può essere concessa per matrimonio in presenza dei seguenti requisiti: essere cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano da almeno 2 anni e legalmente residente in Italia.

La cittadinanza può essere concessa:

- allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;

- al cittadino di uno Stato membro della Unione Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;

- all'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;

- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;

- allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione;

- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano.

Per la domanda di concessione della cittadinanza italiana per gli ultimi due casi sopra indicati (artt.5 e 9 della legge n. 91, del 5 febbraio 1992: concessione per matrimonio, concessione per residenza), è necessario rivolgersi alla Prefettura di Pisa.

La Prefettura, nel caso in cui venga accolta la domanda, provvede alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana alla persona interessata.

Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, l'interessato può rendere il giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza.