Questo sito può utilizzare cookies tecnici e/o di profilazione, anche di terze parti, al fine di migliorare la tua esperienza utente.

Proseguendo con la navigazione sul sito dichiari di essere in accordo con la cookies-policy.   Chiudi

Comune di Peccioli Portale istituzionale dell'ente

Caccia, Pesca, Funghi e Tartufi

Tutti i dettagli per tesserini,  licenze di caccia e permessi per la raccolta di funghi e tartufi.

Caccia

Rilascio dei tesserini per la caccia

Per il rilascio dei tesserini per la caccia occorre rivolgersi all'ufficio Servizi Demografici nel periodo compreso tra la metà del mese di Agosto e tutto il mese di Settembre, muniti della seguente documentazione:

- licenza di porto d'armi per uso caccia valida;

- ricevuta di versamento della tassa regionale per l'esercizio venatorio;

- ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa;

- ricevuta di versamento dell'ATC di residenza per eventuale convalida;

- tagliando dell'avvenuta riconsegna del tesserino della stagione;

- allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo).

Il tesserino viene rilasciato gratuitamente dal Comune.

 

Rinnovo licenza di caccia

Per il rinnovo della licenza di caccia occorre rivolgersi all'ufficio Servizi Demografici muniti di:

- n. 2 foto formato tessera;

- n. 2 marche da bollo da euro 16,00;

- porto d'armi scaduto;

- certificato medico in bollo, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato dal Funz. Medico A.S.L. di residenza o da altro medico equipollente;

- autocertificazione della RESIDENZA e dello STATO DI FAMIGLIA.

Occorre inoltre effettuare i seguenti versamenti:

  • versamento da effettuarsi sul C.C. 109504 intestato a: REGIONE TOSCANA TASSA PER L'ESERCIZIO VENATORIO: contributo unificato di euro 23,00
  • versamento di euro 1,27 per il costo del libretto da effettuarsi sul C.C. 2568 intestato a: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PISA  
  • versamento di euro 173,16 da effettuarsi sul C.C. 8003 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE
  • A.T.C.  DI RESIDENZA - C.C .N. 11288560 di euro 100,00
    2° A.T.C. - C.C. N. 11288560 di euro 50,00

 

Tartufi

Con il BURT del 10 gennaio 2025, parte prima n. 3, è stato pubblicato il Decreto 2/R “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 2 Agosto 2023, n. 36 “ Norme in materia di cerca, raccolta, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale”.
A norma dell’Art. 43 dello Statuto della Regione Toscana i regolamenti pubblicati sul BURT entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Pertanto, la Legge regionale 36/2023 entrerà formalmente in vigore il 25 gennaio 2025.
Sono in corso gli aggiornamenti per l'attivazione delle nuove procedure previste dalla nuova norma.
 

La nuova Legge Regionale 36/2023 prevede che il rilascio del tesserino per la cerca e la raccolta dei tartufi avvenga a seguito della frequentazione di un breve percorso formativo e di un esame finale.

L’apposita piattaforma dedicata “EDART - portale abilitazione per la raccolta tartufi” mira a semplificare e rendere più veloce tutto il procedimento.

Sulla piattaforma raggiungibile all’indirizzo: https://edart.ac20.regione.toscana.it   
è possibile iscriversi per:

  • percorso formativo per il conseguimento dell’idoneità (durata 30 ore)
  • esame di abilitazione alla cerca e raccolta tartufi
  • percorso formativo per il rinnovo tesserino (durata 8 ore)

I percorsi formativi sono gratuiti.

Si ricorda che la domanda di iscrizione all’esame può essere presentata esclusivamente previa frequentazione del percorso formativo.

Versamento annuale per l’esercizio attività di cerca e raccolta
I soggetti abilitati alla raccolta dei tartufi residenti in Toscana, per l'attività di ricerca e raccolta sono tenuti, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 36/2023, al versamento della somma di Euro 92,96 effettuabile con una delle seguenti modalità:

  • sul c.c.p. n. 18805507 intestato a "Regione Toscana - Autorizzazione raccolta tartufi".
  • con bonifico bancario intestato a Regione Toscana, codice IBAN IT 57 O 07601 02800 000018805507
  • versamento tramite la piattaforma della Regione Toscana per i pagamenti Iris, accessibile tramite servizi open toscana (cliccabile)

Il versamento è valido per l'anno solare in cui si effettua il pagamento fino al 31 dicembre e non  è dovuto in caso di non esercizio.
Il versamento non è dovuto per l'attività di ricerca e raccolta svolta in Toscana da soggetti abilitati residenti in altra regione purchè in regola con le normative della regione di residenza.

Rilascio licenza per la raccolta dei tartufi

Per praticare la raccolta dei tartufi è necessario essere in possesso del relativo tesserino, rilasciato dal Comune di residenza.

Il tesserino viene rilasciato a tutti i cittadini che:

- abbiano compiuto 16 anni;

- abbiano superato un apposito esame di idoneità presso la Provincia di appartenenza.

 

Per il rilascio del tesserino è necessaria la seguente documentazione:

- un documento valido di identità;

- n. 2 foto formato tessera;

- copia dell'attestato di idoneità rilasciato dalla Provincia dopo il superamento dell'esame sostenuto;

- n. 2 marche da bollo da euro 16,00;

- attestazione del versamento della tassa di concessione regionale di euro 92,96 sul C.C. 18805507 intestato a REGIONE TOSCANA - TESORERIA REGIONALE con la causale "TASSA RACCOLTA TARTUFI" (questo versamento deve essere fatto all'inizio dell'anno);

- per i minorenni, atto di assenso di entrambi i genitori o tutore.

 

Per i successivi rinnovi è necessaria la seguente documentazione:

- tesserino autorizzatorio scaduto;

- un documento valido di identità;

- n. 1 marca da bollo da euro 16,00;

- attestazione del versamento della tassa regionale.

-

 

NOTE

- il tesserino ha validità decennale ed è rinnovato su richiesta dell'interessato su presentazione di istanza all'ufficio competente;

- il tesserino ha validità sull'intero territorio nazionale;

- per i minorenni è richiesta la firma dell'atto d'assenso da parte di entrambi i genitori o del tutore.

 

Funghi

Per praticare la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l'autorizzazione che viene adesso rilasciata dalla Regione Toscana, e non più dal Comune di residenza del richiedente.

E' necessario essere in possesso della seguente documentazione:

- un documento valido di identità;

- attestazione del versamento degli importi previsti sul C.C. 6750946 intestato a REGIONE TOSCANA - TESORERIA REGIONALEcon la causale "TASSA RACCOLTA FUNGHI" :

a) residenti in Toscana

  • 13 euro per un'autorizzazione valida 6 mesi
  • 25 euro per un'autorizzazione valida un anno

Tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori classificati montani ai sensi della L. 991/1952, così come per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunità montane ed abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.

Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di nessuna autorizzazione.

b) non residenti in Toscana:

  • 15 euro per un'autorizzazione valida un giorno
  • 40 euro per un'autorizzazione valida 7 giorni consecutivi

NB: La data o l'indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura "RACCOLTA FUNGHI".

LIMITI DI RACCOLTA

- 3 kg a testa al giorno (salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore;

- 10 kg solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana facciano la raccolta nel proprio Comune di residenza;

- nessun limite per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, ai fini di integrazione del prorpio reddito, nella provincia di residenza (in questo caso occorre far pervenire, anche per via telematica, una semplice dichiarazione alla Comunità Montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.

DIVIETI

E' vietata la raccolta di esemplari della seguente specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:

  • 4 cm per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);
  • 2 cm per l'Hygrophorus Marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosus (prugnolo).

E' inoltre vietata la raccolta dell'ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.

CONDIZIONI PER LA RACCOLTA

- La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali è permesso l'accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.

- La raccolta può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).

- I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e areati, atti a difendere le spore.

- E' vietato l'uso di sacchetti di plastica.

Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale. Inoltre possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di 2 giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all'interno delle aree boscate.

Allegato Regolamento_di_attuazione_.2R.pdf (164,08 KB)